Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 29
In vigore dal 1 set 1964
Gli Ispettorati compartimentali trasmettono trimestralmente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, appositi riepiloghi generali dei trasporti e delle percorrenze effettuate dalle singole navi, calcolando le tonnellate/km da ammettere al contributo, e l'ammontare del contributo stesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
La liquidazione del contributo è fatta entro il semestre successivo al compimento di ogni anno al quale si riferiscono le tonnellate/Km trasportate o rimorchiate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-29