Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 32

In vigore dal 1 set 1964
Per le costruzioni di nuove navi, per gli ammodernamenti di quelle già in esercizio, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui agli della legge stessa è subordinata - salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande - all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni di navi e di vigilanza sulle medesime. Per le costruzioni di nuovi depositi per le merci e di nuove attrezzature portuali, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui all' della legge stessa è subordinata - salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande - all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e delle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni portuali e di vigilanza sulle medesime. Per i servizi di trasporto o di rimorchio eseguiti nel periodo stesso e per i quali viene richiesto il contributo di cui all' della legge, gli accertamenti sull'entità delle merci e delle persone trasportate nonché delle relative percorrenze chilometriche eseguite, vengono fatti - in deroga ai precedenti - sulla base dei documenti della nave e delle altre scritture e registrazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia. Visto, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile JERVOLINO
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