Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 31
In vigore dal 1 set 1964
Per la documentazione che gli interessati devono produrre per riscuotere il contributo di percorrenza vale quanto disposto dall', ultimo comma, del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-31