Art. 1

In vigore dal 1 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti, e alle attrezzature della navigazione interna; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: È approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1964 SEGNI JERVOLINO - MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 5. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rd-1

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