Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 30
In vigore dal 1 set 1964
Nei casi di accertate falsificazioni o alterazioni dei dati indicati nei fogli di viaggio o delle denunce mensili, la liquidazione del contributo viene sospesa - salvo ogni altro provvedimento per eventuali responsabilità penali - relativamente ai servizi di trasporto o di rimorchio ai quali si riferiscono tali dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-30