Art. 1
In vigore dal 1 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti, e alle attrezzature della navigazione interna;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1964
SEGNI
JERVOLINO - MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 5. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rd-1