Art. 9
In vigore dal 2 giu 1964
Cessa dal godimento del posto o della borsa di studio l'allievo il quale, nonostante due richiami ricevuti, continui a dar prova di scarso profitto o di indisciplina.
Cessa, altresì, dal beneficio di cui al precedente comma l'allievo che, senza giustificati motivi, non frequenti o frequenti irregolarmente i corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-9