Art. 6
In vigore dal 2 giu 1964
Al termine di tutti i corsi di cui all' gli allievi sostengono una, prova scritta che verte sulle materie previste dai programmi di cui al successivo .
I candidati che hanno superato la prova anzidetta.
dovranno sostenere, davanti al Collegio dei professori presieduto dal preside, una prova orale riguardante gli argomenti che hanno formato oggetto della prova.
scritta.
In seguito al superamento delle prove anzidette e in base al profitto dimostrato nel tirocinio, gli allievi conseguono il diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-6