Art. 11
In vigore dal 2 giu 1964
Le tasse di ammissione e di frequenza relative ai corsi di specializzazione sono uguali a quelle stabilite per l'Istituto magistrale.
La tassa del titolo di specializzazione è di L. 200.
Per quanto concerne il pagamento delle tasse e l'esonero dalle stesse, si applicano le norme vigenti per gli istituti secondari di istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-11