Titolo II
Art. 14
In vigore dal 2 giu 1964
Gli insegnanti di tirocinio vigilano sull'applicazione del metodo nelle classi, compilano note indicative sull'attività svolta dagli allievi dei corsi.
Gli insegnanti di tirocinio possono essere incaricati dal preside di partecipare ai gruppi di lavoro di ricerca scientifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-14