Titolo II

Art. 18

In vigore dal 2 giu 1964
L'insegnante di oculistica presta opera di rilevazione del grado di minorazione visiva degli alunni per determinare la loro destinazione alle classi più adatte; vigila sull'andamento generale dell'educazione degli alunni ambliopi; tiene lezioni ai corsi di specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-18

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