Titolo II
Art. 21
In vigore dal 2 giu 1964
All'insegnante incaricato di educazione fisica è fatto il trattamento economico degli incaricati di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. Il predetto insegnante ha l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-21