Titolo II
Art. 24
In vigore dal 2 giu 1964
L'istruttore tecnico pratico cura, la preparazione dei tirocinanti per quanto concerne le attività di lavoro a scopo educativo; prepara il materiale didattico e ne è responsabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-24