Titolo III
Art. 28
In vigore dal 2 giu 1964
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi al posto di insegnante di didattica musica e, al posto di istruttore tecnico pratico e al posto di segretario dell'Istituto "Augusto Romagnoli" hanno la medesima composizione prevista dall' ad eccezione dell'Ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione che è sostituito, nel concorso a posto di insegnante di didattica musicale; da un professore ordinario di musica e canto negli istituti magistrali; nel concorso a posto di istruttore tecnico pratico, da un direttore di scuola di avviamento e, nel concorso a posto di segretario, da un professore ordinario di ragioneria negli istituti tecnici commerciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-28