Titolo III
Art. 30
In vigore dal 2 giu 1964
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui agli sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-30