Art. 30
Titolo III

Art. 30

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In vigore dal 2 giu 1964
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui agli sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-30