Titolo III
Art. 27
In vigore dal 2 giu 1964
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di insegnante di pedagogia, di insegnante e di assistente di tirocinio, di assistente e di maestra del giardino d'infanzia hanno la medesima composizione prevista dall' ad eccezione del professore ordinario di Università che è sostituito dal preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli".
Le Commissioni sono presiedute dal funzionario del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-27