Titolo II
Art. 23
In vigore dal 2 giu 1964
Gli assistenti dell'Istituto di specializzazione hanno il compito di curare l'educazione degli alunni delle due sezioni nelle ore extrascolastiche, in stretta collaborazione con gli insegnanti preposti alle classi e con il personale insegnante e assistente preposto al tirocinio.
Gli assistenti devono fare vita interna e devono presentare al preside periodiche relazioni sull'andamento educativo dei gruppi di alunni ad essi affidati.
L'orario di lavoro, non inferiore alle otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie, è stabilito dal preside, in rapporto.
alle esigenze del convitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-23