Titolo II

Art. 19

In vigore dal 2 giu 1964
L'insegnante di educazione fisica dirige e coordina le attività svolte nel campo dell'educazione fisica normale e correttiva degli alunni delle due sezioni; tiene lezioni di teoria dell'educazione fisica nei corsi di specializzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-19

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