Titolo II

Art. 15

In vigore dal 2 giu 1964
Gli assistenti di tirocinio coordinano le attività di assistenza nelle ore extrascolastiche degli alunni l'uno al reparto maschile, l'altra al reparto femminile, coadiuvano l'insegnante di pedagogia nelle esercitazioni pratiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-15

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