Art. 10

In vigore dal 2 giu 1964
I programmi dei corsi di specializzazione sono distintamente stabiliti per ciascun tipo di corso e sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I programmi dei corsi di specializzazione devono comprendere anche le materie di insegnamento attinenti all'educazione e all'istruzione dei minorati psichici privi della vista.
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