Art. 5

In vigore dal 2 giu 1964
Sono iscritti al secondo anno del corso di cui alla lettera a) dell' gli allievi che, a giudizio insindacabile del Collegio dei docenti presieduto dal preside, abbiano dimostrato, durante l'anno scolastico, sufficiente profitto e abbiano frequentato regolarmente le lezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-5

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