Art. 4

In vigore dal 2 giu 1964
La Commissione giudicatrice di cui all' è formata: dal preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli" che la presiede; da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; da un ispettore centrale per l'istruzione elementare; da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'Istituto "Augusto Romagnoli". La Commissione di cui al presente articolo è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione. I criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti, per ciascun tipo di concorso, dalla Commissione giudicatrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-4

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