Art. 2

In vigore dal 2 giu 1964
Ai corsi di specializzazione si accede su domanda, mediante distinti concorsi per titoli. Il Ministero della pubblica istruzione cura la redazione dei bandi di concorso, sentito il preside dell'Istituto "Augusto Romagnoli". Nello stesso bando il Ministero stabilisce il numero delle borse di studio da attribuire ai singoli corsi in relazione allo stanziamento di bilancio. Il bando suddetto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie; ai vedenti può essere attribuito un numero di borse di studio superiore ad un terzo di quelle disponibili per ogni tipo di corso nella ipotesi che ai privi della vista non possano essere attribuiti interamente i due terzi delle borse medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-2

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