Art. 1
In vigore dal 2 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge, 30 dicembre 1960, n. 1734;
Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Presso l'Istituto "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si svolgono:
a) corsi di durata biennale riservati a coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie;
b) corsi annuali, riservati ai privi della vista che sono in possesso di diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;
c) corsi annuali, riservati ai vedenti che sono in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-1