Titolo II

Art. 13

In vigore dal 2 giu 1964
L'insegnante di pedagogia svolge le lezioni teoriche di pedagogia differenziata; è preposto a tutte le attività di tirocinio, coadiuvato dagli insegnanti e dagli assistenti di tirocinio e ne riferisce al preside.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-13

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