Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 2 giu 1964
Le tasse di ammissione e di frequenza relative ai corsi di specializzazione sono uguali a quelle stabilite per l'Istituto magistrale. La tassa del titolo di specializzazione è di L. 200. Per quanto concerne il pagamento delle tasse e l'esonero dalle stesse, si applicano le norme vigenti per gli istituti secondari di istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-11