Art. 7

In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 luglio 1963 fino al 31 agosto 1963, è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-7

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