Art. 4
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 maggio 1963 fino al 30 settembre 1963, per l'olio di oliva vergine (voci di tariffa 15.07-B-II-a-ex 1; 2-aa), proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-4