Art. 8
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 19 giugno 1963 fino al 31 dicembre 1963, per i cloruri dei metalli di terre rare (voce di tariffa ex 28.52-B), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-8