Art. 6
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1963, i melassi, anche decolorati, di canna, contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (voce di tariffa 17.03-B-II), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente di tonnellate 1500, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-6