Art. 10
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 19 giugno 1963 fino al 31 dicembre 1964, è temporaneamente sospesa per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine di aria (voce di tariffa 51.01-B-I).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDÒ
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 foglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-10