Art. 9

In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 luglio 1963 fino al 31 dicembre 1963, è sospesa temporaneamente, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per il divinilbenzolo (voce di tariffa 29.01-D-VI-b).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-9

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