Art. 9
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 luglio 1963 fino al 31 dicembre 1963, è sospesa temporaneamente, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per il divinilbenzolo (voce di tariffa 29.01-D-VI-b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-9