Art. 5

In vigore dal 17 lug 1963
Dal 19 giugno 1963 fino al 31 luglio 1963, è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-5

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