Art. 2
In vigore dal 17 lug 1963
Dal 1 giugno 1963 al 30 giugno 1963, per i legumi da granella, secchi, sgranati anche decorticati altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente il dazio del 2% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-28;870#art-2