Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo II

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; d) approva su proposta del Consiglio direttivo, e ai soli fini finanziari, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento e del personale sanitario; e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente: g) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore: h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto; i) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto; l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-6

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Art. 6 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo