Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo II

Art. 9

In vigore dal 26 mag 1963
Il Consiglio direttivo: a) il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto; b) delibera sui programmi degli insegnanti; c) delibera sulla nomina dello Commissioni per gli esami di ammissione, di profilo e di diploma: d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi; e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; f) procede, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, alla nomina o alla conferma del dirigente tecnico scelto fra i professori di ruolo in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento. Ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario al Consiglio di amministrazione, ai termini dell' dello statuto: g) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto; h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; i) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno; Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore che lo presiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-9

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