Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 26 mag 1963
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto,
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnicosportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnicoli e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell' del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi ad impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva.
Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-14