Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo III

Art. 17

In vigore dal 26 mag 1963
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo d'istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-17

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Art. 17 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo