Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo III

Art. 22

In vigore dal 26 mag 1963
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline del gruppi scientifico-culturale o tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrativa non sono previsti esami. Condizione per l'ammissione agli esami di profitto è che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato. Data la necessità che la preparazione individuale proceda per gradi, l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativl, non è ammesso all'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-22

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Art. 22 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo