Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 26 mag 1963
Oltre al corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari o Enti che ne facciano richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-24

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Art. 24 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo