Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 26 mag 1963
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-28