Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 26 mag 1963
Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario con il quale verrà stipulata apposita convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-30

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