Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 26 mag 1963
Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario con il quale verrà stipulata apposita convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-30