Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 29

In vigore dal 26 mag 1963
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere Il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazioni o richieste in caso di pronto soccorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo