Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 26 mag 1963
Presso l'istituto può essere Istituito, con apposito regolamento, un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richiesta per l'amminissione all'internato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-32