Art. 32
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 32

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In vigore dal 26 mag 1963
Presso l'istituto può essere Istituito, con apposito regolamento, un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richiesta per l'amminissione all'internato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-32