Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 26 mag 1963
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-31

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Art. 31 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo