Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IV
Art. 31
31 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'istituto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-31