Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo V

Art. 37

In vigore dal 26 mag 1963
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-37

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Art. 37 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo