Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo VII
Art. 42
In vigore dal 26 mag 1963
L'Istituto può consentire la frequenza temporanea al suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nei periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-42